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Informazioni generali sul 730 per l'anno 2009
Il modello 730 consente a lavoratori dipendenti e pensionati di presentare la propria dichiarazione dei redditi.
Tramite il Mod. 730 e’ possibile ottenere i rimborsi, che derivano dalla dichiarazione, direttamente con la retribuzione di luglio per i dipendenti o con il rateo di pensione di agosto o settembre per i pensionati; allo stesso modo le somme eventualmente da pagare vengono trattenute dalla busta paga o dalla pensione.
Per questo motivo la condizione necessaria per utilizzare il modello 730 e’ la presenza di un sostituto d’imposta che effettui le operazioni di conguaglio.
In generale quindi possono presentare il modello 730 tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato ed i pensionati.
Per i lavoratori a tempo determinato, invece, e’ necessario che abbiano un rapporto di lavoro compreso, almeno, dal mese di giugno al mese di luglio 2009.
Possono, inoltre, utilizzare il modello 730 anche i collaboratori coordinati e continuativi purche’ il rapporto di lavoro sussista nel periodo giugno-luglio.
I redditi che possono essere dichiarati tramite il modello 730 sono:
- redditi da lavoro dipendente;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non e’ richiesta la partita IVA;
- redditi occasionali derivanti da attivita’ commerciali;
- alcuni redditi diversi;
- alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata.
- Non possono utilizzare il Mod. 730 le persone che nel corso del 2008 hanno posseduto:
- redditi d’impresa;
- redditi da lavoro autonomo per i quali e’ richiesta la partita IVA;
- redditi diversi non compresi fra quelli che possono essere dichiarati nel quadro D.
Inoltre non possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che:
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
- non sono residenti in Italia.
Sono esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi coloro che hanno posseduto:
- un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 8.000,00 nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni e il sostituto d’imposta non ha operato ritenute;
- un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre un assegno periodico corrisposto dal coniuge ad eccezione di quello relativo al mantenimento dei figli;
- un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e il sostituto d’imposta non ha operato ritenute;
- un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.750,00, nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e il soggetto ha un’età pari o superiore a 75 anni e il sostituto d’imposta non ha operato ritenute;
- un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 4.800,00 nel quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (es. compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)
- solo redditi di lavoro dipendente (anche se corrisposti da più soggetti ma certificati dall’ultimo sostituto d’imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
- solo redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a euro 7.500,00 ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
- solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a euro 500,00;
- solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto;
- solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali e compensi per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00 derivanti da attività sportive dilettantistiche);
- solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se ha chiesto all’ultimo datore di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante i recedenti rapporti e quest’ultimo ha effettuato conseguentemente le operazioni di conguaglio;
- solo redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto intrattenuti con uno o diversi sostituti d’imposta, se interamente conguagliati, ad eccezione delle collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
- solo redditi dei fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina,
- ecc.);
- solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a euro 28.158,28; interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili );
- solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).
Il termine per la presentazione del Modello 730 e’ il 1 giugno 2009